giovedì, dicembre 27, 2007

>>> Informativa da Telecom 11-12/07<<<



TELECOM ITALIA -
PREZZI BASE PER LE TELEFONATE DAL TELEFONO DI CASA


TELECOM ITALIA -
PREZZI BASE PER LE TELEFONATE DAL TELEFONO DI CASA



domenica, dicembre 23, 2007

Coop Voce : Tariffa Veloce


Coop Italia ha creato una nuova tariffa per il suo nuovo nato "Coop Voce", dopo la tariffa introduttiva, molto disagevole per gli alti costi, ed indicata solo per coloro che possedevano numeri e tariffe datate di altri operatori.
Molti utenti questa cosa non l'hanno capita, e devo dire che il successo aspettato
si è dimostrato un po' inferiore alle previsioni. Anche per questo, perchè Coop non ha gestito con grande impiego di risorse finanziare le campagne pubblicitarie per far conoscere il progetto di telefonia. Passando così per i più disettatenti, come
un pessimo affare.
il vero grande affare è senz'altro quello di poter creare un polmone utenti, che risparmiano solo se consumano. Un metodo di risparmio aleatorio e fittizio che ancora funziona con grande successo.
I soci sono i primi. I secondi sono i nuovi soci. I terzi tutti coloro che creano numeri nuovi e convertoni i numeri attuali di altri operatori in Coop Voce.
La famosa "portabilità" del numero.
Coop Voce è risultata la più conveniente di 1Mobile, per molti aspetti, ma sempre inferiore alle altre offerte di altri provider già esistenti.
Fatto questo, che spinto la cooperativa nazionale a creare un'altra tariffa di comunicazione, per il marchio Coop Voce, si chiama "COOP VELOCE".
Di seguito allego il testo integrale riassuntivo del piano pubblicato dal sito
www.e-coop.it.


Tariffa Veloce Coop - NOVITA'

Nessuno scatto alla risposta

AL MINUTO verso

tutti i numeri nazionali,

a qualsiasi ora.

La Tariffazione è al SECONDO

Per ogni SMS verso

tutti i numeri nazionali

E non è finita.....

  • MMS verso tutti a 0,60 € (per MMS fino a 100 kb) e a 1,20 € (per MMS oltre i 100 kb)
  • Navigazione Internet in modalità GPRS e EDGE* a 0,6 cent di € a kb pagando solo le informazioni effettivamente scambiate indipendentemente dalla durata della connessione
  • Ascolti i messaggi in segreteria al costo di una qualsiasi telefonata verso numero nazionale. Il costo è di 17 cent di € al minuto con tariffazione al secondo. Non è previsto alcuno scatto alla risposta.

*La trasmissione dati è disponibile su rete GSM con tecnologia GPRS alla velocità massima di 80 kilobit/sec ed EDGE alla velocità massima di ben 400 kilobit/sec. L'effettiva velocità di navigazione dipende anche dalle caratteristiche del tuo telefonino.

Se hai attivato un altro Piano Tariffario e vuoi passare a "Veloce Coop" puoi effettuare GRATUITAMENTE un cambio piano tariffario semplicemente chiamando il 43688 o il 188. Il cambio piano tariffario avverrà entro 24 ore dalla richiesta.

Ricorda che solo il primo cambio piano tariffario verso "Veloce Coop"è gratuito, per i cambi di piano tariffario successivi è previsto un costo di 5 €. Il costo ti verrà scalato sul traffico disponibile della tua SIM.

Per maggiori dettagli sulla tariffa "Veloce Coop" clicca qui!


La fonte originale è :http://www.e-coop.it/portalWeb/portlets/ssbRicarica/begin.do



venerdì, novembre 30, 2007

Furto Smarrimento Sim Card Tre/Tim/Vodafone /Wind.

Quando si ha un furto del cellulare, uno smarrimento della Sim Card, bisogna capire subito se è uno "scherzo da prete", oppure una nostra leggerezza. Se fosse questi due motivi penso che con un po' di tranquillità, potremo sicuramente ritrovarli. Ma se la perdita di questi due elementi fosse dolosa o irrimediabile, beh!..Signori miei, neanche un clown così potrà mai farVi sorridere. Perchè una perdita di un prodotto sensibile come il cellulare è davvero un fatto di gravità estrema. Perchè può essere usato per scopi fraudolenti, o il credito in denaro, presente sul telefono sia usato utilizzato per scopi diversi dal nostro.
Cosa di meglio se segnalare su questo nostro blog una raccolta comoda di link per la tutela dell'utente. Un modo veloce per denunciare l'accaduto.

Quanto segue riguarda gli utenti di provider italiani, e per coloro che sono sul territorio della repubblica..Si prega di attenersi a quanto scritto

1) :
Procedura standard:

Blocco della SIM e del telefonino: Anche il telefono cellulare è ormai uno strumento di comunicazione a grandissima diffusione e come tale, soggetto spesso a furti soprattutto a danno di ragazzi e di anziani tra i quali è particolarmente usata la carta SIM ricaricabile. Anche in questo caso è possibile bloccare la carta SIM recandosi presso un punto vendita del gestore telefonico che provvederà a bloccare la SIM e restituire la somma ancora accreditata nella vostra ricarica. E' anche possibile bloccare il telefonino, rendendolo così inutilizzabile (anche con altre SIM) da coloro che l'hanno rubato. Anche in questo caso bisogna recarsi presso un punto vendita del nostro gestore telefonico comunicando il "codice IMEI" che di solito è riportato sulla scatola del telefonino e compilando un modulo apposito. Nel caso non si sia in possesso del codice, il gestore telefonico potrà comunque identificarlo se si segnalano quattro numeri telefonici chiamati con maggior frequenza. I codici dei cellulari rubati vengono inseriti in una "black list" e diventano inutilizzabili (non riconoscono più alcuna scheda SIM nazionale) nel territorio nazionale.


2) - Tim (Se hai una sim-card Tim clicca qua): http://www.tim.it/consumer/caring119/o5341/infoutile.do



3) - Wind (Se hai una sim-card Wind clicca qua):
http://155.libero.it/pls/portal30/w155.SostituzioneSim



4) - Vodafone (Se hai una sim-card Vodafone clicca qua):
http://www.vodafone.it/vodafone/trilogy/jsp/homePage.do?tabName=Contattaci+Vodafone&ty_skip_md=true



5) - Tre (Se hai una sim-card Tre clicca qua):
http://www.tre.it/assets/download/Furto_smarrimento_3.pdf



Inoltre:

9. COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO

Dal 1 luglio 2004 è, entrato in vigore l'accordo tra i gestori nazionali di telefonia mobile per rendere inutilizzabile il telefono cellulare in caso di furto o perdita anche se si cambia la SIM card.
LA PRIMA COSA CHE BISOGNA FARE ALL'ATTO CHE SI ACQUISTA UN CELLULARE E' ANNOTARSI IL NUMERO IMEI PER IDENTIFICARLO O LO SI LEGGE SULLO SCATOLO OPPURE DIRETTAMENTE DAL CELLULARE FACENDO *#06# .

QUANDO SI PROCEDE A FARE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA' E' IMPORTANTE FAR ANNOTARE ANCHE IL NUMERO IMEI OLTRE AL MODELLO E AL NUMERO DI TELEFONO DELLA SCHEDA, POI CONCORDARE CON LA POLIZIA O I CARABINIERI SE E' NECESSARIO BLOCCARE L'IMEI O MENO. SE GLI AGENTI RITENGONO DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DAL MAGISTRATO, LORO STESSI FARANNO LE INDAGINI E RINTRACCERANNO LA NUOVA SCHEDA INSERITA, SE INVECE NON VI DANNO SPERANZE ALLORA PROCEDETE SUBITO AL BLOCCO DEL TELEFONINI PRESSO TUTTI I GESTORI, TIM, OMNITEL WIND E TRE.

OPERATORI
DOCUMENTI RICHIESTI
MODULO DA COMPILARE
NUMERO DI FAX
INFORMAZIONI
TIM
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati: 800600119
Per aziende: 800423131
Per privati: 119
Per aziende: 800846900
OMNITEL
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati
e aziende:
800034651
Per privati: 190
Per aziende: 42323
WIND
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Per privati: 800915844
Per aziende: 800915855

Per privati: 155
Per aziende: 1928
3
MODULO COMPILATO
DENUNCIA DI FURTO
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
Presso un
rivenditore 3
Per privati
e aziende: 800179600
Per privati: 133
Per aziende: 139

Tratto da fonte originale: http://www.studiomarino.com/studiomarino_cellulari.htm


Nel caso aveste già fatto le procedure sopra indicate, dovrete anche segnalare la perdita del
telefonino anche alle forze dell'ordine. Sporgendo classica denuncia cartacea presso il più vicino commissariato, o caserma dei Carabinieri. Per accellerare i tempi potrete munirvi di un
prestampato presente in rete al seguente indirizzo:

Modulo di denuncia Carabinieri


giovedì, novembre 01, 2007

Telecom liberalizzava!!



Approvata offerta di interconnessione di riferimento per l’anno 2003

La Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ha oggi approvato l’Offerta di Riferimento per l’anno 2003 così come proposta da Telecom Italia lo scorso aprile.

Il listino presenta una riduzione dei prezzi di interconnessione in linea con quanto programmato dal sistema di network cap introdotto dall’Autorità nel mese di febbraio:

  1. paniere a livello SGU: -5,6%;

  2. paniere a livello SGT: -3,1%;

  3. paniere a livello doppio SGT: -1%

Relativamente ai servizi di accesso disaggregato l’Autorità ha approvato il canone mensile proposto nell’Offerta di Riferimento 2003 di 8,3€/mese per le due tipologie di servizio di unbundling "solo voce" e "voce+dati", che rappresenta una riduzione del 25% rispetto al valore del 2002.

L’Autorità ha ritenuto necessario disporre alcuni adeguamenti in merito a specifici servizi tra i quali i servizi di fatturazione, di raccolta da telefonia pubblica e di qualificazione dell’accesso disaggregato ADSL.

L’Autorità ha, inoltre, condiviso la proposta del Dipartimento Regolamentazione, basata sugli esiti della consultazione pubblica, di consentire agli operatori che investono in infrastrutture di accesso fino all’ultimo miglio di definire, negli accordi di interconnessione, prezzi di terminazione sulla propria rete indipendenti da quelli fissati nell’offerta di riferimento per l’incumbent.

"Nel mercato della telefonia fissa l’effettiva possibilità di fissare prezzi diversi di terminazione – ha dichiarato Monaci – rappresenta in Italia, come in altri Paesi, una condizione indispensabile per lo sviluppo della concorrenza e la sopravvivenza degli operatori che investono nel mercato dell’accesso. Grazie al meccanismo del network cap - ha evidenziato Monaci - l’Autorità è arrivata all’approvazione del listino con largo anticipo rispetto agli scorsi anni garantendo così maggiori certezze agli operatori ed al mercato. Giova sottolineare, infine, che l’Offerta di riferimento per l’anno 2004 dovrà essere presentata da Telecom Italia entro il 31 ottobre 2003".

Roma, 25 luglio 2003

Da Fonte Originale: http://www.agcom.it/comunicati/cs_250703.htm

T.A.R. e Telefonia


Installazione di antenne per i telefonini. Sulle concessioni edilizie, la decisione spetta ai sindaci

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n 5639/2003


Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n 5639/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3950/1997 proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sannino e Carlo Celani e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 180;

C O N T R O

il Comune di Monte Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Calandrelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Stefania Casanova in Via Pompeo Trogo n. 21;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Monte Romano n. 48 del 29.11.1996 con cui non è stata autorizzata l'installazione di una antenna ricetrasmittente e relative apparecchiature per telefonia mobile, come riportata nella istanza di concessione edilizia formalizzata in data 7.8.1996, e della nota del Sindaco del 7.2.1997 con cui è stata comunicata la predetta delibera;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Romano;

Visti gli atti ed i documenti acquisiti con ordinanza presidenziale n. 46 dell'8.5.1997;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Udito alla pubblica udienza del 14.5.2003 il consigliere Francesco RICCIO e udito, altresì, l'avv. Mario Sanino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso, notificato il 22 marzo 1997 e depositato il successivo 29 marzo, l'interessata società ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla regolare installazione di una stazione di trasmissione SRB per telefonia mobile nella località di Poggio Pascolaro del Comune di Monte Romano, anche in virtù dei pareri favorevoli del Comando Regionale Militare e del Comando Regione Aerea.

Al riguardo, la medesima ha prospettato i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione della L. 8.6.1990 n. 142 [1], della L. 28.1.1977 n. 10 [2], della L. 17.8.1942 n. 1150 [3] - Incompetenza - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione ed istruttoria e sviamento, poiché la reiezione dell'istanza di concessione edilizia sarebbe stata assunta da organo incompetente, quale è appunto il Consiglio Comunale;

2) Violazione e falsa applicazione della L. 28.2.1985 n. 47 [4], della L. 28.1.1977 n. 10, della L. 17.8.1942 n. 1150, della L. 7.8.1990 n. 241 [5] - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, poiché le ragioni poste a fondamento della suddetta reiezione sarebbe diverse da quelle connesse alla non conformità urbanistica delle opere da assentire.

Dopo l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione comunale intimata, la ricorrente, con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 27 settembre, ha prospettato i seguenti motivi aggiunti:

Violazione e falsa applicazione della L. n. 1150/42 e della L. n. 47/85 - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, difetto assolto dei presupposti - Sviamento di potere, poiché le opere indicate negli atti progettuali non sarebbero in conflitto con alcuna norma urbanistica del Comune di Monte Romano.

Si è costituito in giudizio la predetta Amministrazione comunale, la quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.

DIRITTO

Il Collegio ritiene, oltre che assorbente e prevalente sulle altre censure, fondato il primo motivo di impugnazione con cui si prospetta il difetto di competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento di diniego impugnato.

Il Sindaco, in sede di adozione dei provvedimenti in materia di concessioni edilizie, può introdurre nel relativo procedimento, oltre al parere, obbligatorio ma non vincolante della Commissione edilizia comunale, elementi di giudizio attinti anche all'esterno dell'organizzazione comunale, ma sempre previa audizione della stessa Commissione, nei confronti della quale, in caso contrario, verrebbe evidenziata una pregiudiziale sfiducia.

In sede di provvedimento in materia di concessione edilizia, non è ammissibile una sostituzione o sovrapposizione della volontà del Consiglio comunale a quella dell'organo competente (il Sindaco), dal momento che il relativo esame non implica né tollera valutazioni di politica amministrativa, bensì il solo riscontro della conformità dell'opera edilizia alla normativa urbanistico-edilizia vigente e che l'intervento del Consiglio comunale finirebbe per condizionare la volontà del Sindaco (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 15.10.1987 n. 1702).

Né la delibera adotta dal Consiglio Comunale può assumere legittimamente la forza ed il valore di un parere, atteso che in tal modo sarebbe palesemente alterato il procedimento tipico previsto per legge.

Secondo l'art. 1 della L. n. 10 del 1977, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

Ciò induce, senz'altro, il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente sulle altre, la prima censura con cui si contesta la competenza del Consiglio Comunale ad emanare un atto - sindacale - preordinato a negare il rilascio di una concessione edilizia.

Infatti, nel caso di specie, anche se il Sindaco del Comune di Monte Romano con nota n. 646 del 7.2.1997 ha comunicato alla società interessata il diniego impugnato, sostanzialmente l'emanazione del provvedimento negativo deriva dal Consiglio Comunale che, con delibera n. 48 del 29.11.1996, ha espresso le ragioni - sia pure insufficienti - del mancato rilascio della concessione edilizia.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, assorbito l'esame di ogni altra censura, ritiene che il ricorso debba essere accolto e, conseguentemente, annullato il diniego impugnato perché viziato da incompetenza.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P. Q . M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2003 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Francesco GIORDANO Consigliere

Francesco RICCIO Consigliere Relatore

Il Presidente Il Consigliere est.

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2003

un buon riferimento per valutare tale sentenza, ed relativi avvenimenti legislativi correlati, consiglio di visionare il seguente link:

http://xoomer.alice.it/albpales/Telefonia_mobile/toc-it.htm

Nokia - Comunica:


Nota informativa di prodotto: batteria Nokia BL-5C


Caro Cliente Nokia,

Questa è una informativa di prodotto relativa alla batteria BL-5C di marchio Nokia e prodotta da Matsushita Battery Industrial Co. Ltd in Giappone nel periodo tra Dicembre 2005 e Novembre 2006. Questa informativa non si riferisce a nessun’altra batteria Nokia.

Nokia ha rilevato che in casi eccezionalmente rari le batterie interessate potrebbero potenzialmente surriscaldarsi a causa di un corto circuito innescato durante la carica, causando una fuoriuscita della batteria dalla propria sede. Nokia sta lavorando in stretta collaborazione con Matsushita e coopererà con le autorità locali competenti per analizzare questa situazione.

Nokia utilizza diversi fornitori per le batterie BL-5C i quali hanno prodotto complessivamente più di 300 milioni di batterie BL-5C. Questa informativa è relativa esclusivamente ai 46 milioni di batterie prodotte da Matsushita fra Dicembre 2005 e Novembre 2006. Si sono verificati circa 100 incidenti di surriscaldamento in tutto il mondo. Non sono stati riportati significativi danni a persone o cose.

I consumatori che possiedono una delle batterie BL-5C oggetto di questa nota informativa devono sapere che i circa 100 casi riportati di incidenti sono avvenuti mentre la batteria era in carica.
A quanto risulta a Nokia questo problema non riguarda altri usi del telefono cellulare.
I consumatori che lo ritengono opportuno possono tenere sotto controllo i propri telefoni cellulari che hanno un batteria BL-5C oggetto di questa informativa mentre sono in carica.

Nonostante gli incidenti relativi alle batterie BL-5C prodotte da Matsushita nel periodo specificato siano stati molti rari, Nokia e Matsushita offrono ai consumatori che lo desiderano, la sostituzione gratuita delle batterie oggetto di questa nota informativa.

Le batterie BL-5C oggetto di questa informativa sono utilizzate nei seguenti modelli Nokia o vendute separatamente come accessori:


Nokia 1100, Nokia 1100c, Nokia 1101, Nokia 1108, Nokia 1110, Nokia 1112, Nokia 1255, Nokia 1315, Nokia 1600, Nokia 2112, Nokia 2118, Nokia 2255, Nokia 2272, Nokia 2275, Nokia 2300, Nokia 2300c, Nokia 2310, Nokia 2355, Nokia 2600, Nokia 2610, Nokia 2610b, Nokia 2626, Nokia 3100, Nokia 3105, Nokia 3120, Nokia 3125, Nokia 6030, Nokia 6085, Nokia 6086, Nokia 6108, Nokia 6175i, Nokia 6178i, Nokia 6230, Nokia 6230i, Nokia 6270, Nokia 6600, Nokia 6620, Nokia 6630, Nokia 6631, Nokia 6670, Nokia 6680, Nokia 6681, Nokia 6682, Nokia 6820, Nokia 6822, Nokia 7610, Nokia N70, Nokia N71, Nokia N72, Nokia N91, Nokia E50, Nokia E60

Questa nota informativa include anche i seguenti accessori:

Nokia Wireless GPS Module LD-1W,
Nokia Wireless GPS Module LD-3W


“Nokia” e “BL-5C” sono stampati sul fronte della batteria. Sul retro della batteria, il marchio Nokia appare in alto, mentre il codice identificativo del prodotto (consistente in 26 caratteri) si trova in basso. Se il codice identificativo del prodotto non è composto da 26 caratteri, la batteria non è oggetto della nota informativa.

Per sapere se la tua batteria è interessata da questa nota informativa, sei pregato di seguire le due indicazioni riportate qui di seguito:

1) Spegni il tuo dispositivo mobile e controlla il modello della batteria. Se la tua batteria non è del modello BL-5C, questo avviso non si rivolge a te e il tuo prodotto non verrà sostituito

bl5c1



2) Se la tua batteria è del modello BL-5C, rimuovila e controlla i 26 caratteri identificativi sul retro della batteria. Inserisci il codice identificativo nel campo sottostante e sarai avvisato se la tua batteria potràessere sostituita. Se il codice identificativo del prodotto non è composto da 26 caratteri, la batteria non è oggetto della nota informativa

bl5c2

Andando sul link seguente potrete inserire il vostro codice batteria e sapere se il prodotto da Voi posseduto sarà da cambiare o no! Il link da visitare è:



http://batteryreplacement.nokia.com/batteryreplacement/it-IT/


(Per visitare i link proposti se non attivi, effettuare il "Copia/Incolla" dell'indirizzo).



Fonte Originale : Nokia@


lunedì, ottobre 29, 2007

Liberalizzazioni Bersani: il testo del DL 7/2007


Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di
nuove imprese

(G.U. n. 26 del 1.2.2007)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il
comma secondo, lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere
ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei
diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e
favorire la crescita della competitivita' del sistema produttivo
nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni,
delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori

Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da
parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi
fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del
traffico telefonico richiesto, nonche' la previsione di termini
temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale
clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del
traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un
adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro
operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da
esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi
dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso
superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta
salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le
relative sanzioni.


Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale
deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita'
esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche,
nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare
gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei
carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti
presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle
strade statali di primaria importanza, con conseguente onere
informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i
prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i
medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale,
delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti
potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta
intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali,
l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia
per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e
2.


Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero
limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi
pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita'
ingannevole.


Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della
data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile,
chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno
visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo
visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al
comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.


Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal
termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di
un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di
merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, la stessa si
computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai
fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni.


Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei
mutui immobiliari

1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se
il creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta
estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal
creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo
giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il
creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima
dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno
successivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione
dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non e' necessaria
l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del
presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile.


Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole
penali

1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto
effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la
propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi
dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante, in particolare, la determinazione della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita'
e' stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai
sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini
della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione
dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dei commi 5 e 6.


Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione

1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri
contratti di finanziamento bancario, la non esigibilita' del credito
o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del
codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere
richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica
dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al
comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per
l'acquisto della prima casa.


Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale
e la promozione della concorrenza

Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via
telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro
delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali,
nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, e da' notizia alle Amministrazioni competenti
dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e
trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente,
previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle
finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il
modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le
modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per
l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.


Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori
condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare
al comune territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio
della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti
alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al
rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi
il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non
possono essere subordinate a particolari requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e
capacita' economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente
per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente
comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed
in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento
dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata
legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con
indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente,
l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o accompagnatore
turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento
dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di
altre prove selettive, restando consentita la verifica delle
conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state
oggetto del corso di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle
province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali
della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del
territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che
le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della
relazione di traffico».


Art. 11.
Misure per il mercato del gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'
con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di
gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006,
sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il
mercato regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della
deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalita' di cui
all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di
versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate
all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al
comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello
stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente
importati. Le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e
non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.


Art. 12.
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee
ad alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali
nella revoca di atti amministrativi

1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta
velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi
conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario,
nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorita'
ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel
rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei
confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo
e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente
alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova,
comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992
relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative
interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa' TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti
i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da
TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in
data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite
societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga
alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4,
degli oneri delle attivita' progettuali e preliminari ai lavori di
costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi
effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora
rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali,
l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e'
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale
conoscenza o conoscibilita' da parte dei contraenti della
contrarieta' dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse
pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto
con l'interesse pubblico.».


Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e
di valorizzazione dell'autonomia scolastica

1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, e' costituito dal sistema
dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e
della formazione professionale. Fanno parte del sistema
dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e
gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226
del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
«economico,» e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel
medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7
dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel
rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in
materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere
costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti
tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative
rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo
III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che
operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della
riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nonche' «poli tecnico professionali», di
natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I
«poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e
organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le
misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati
di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e'
aggiunta la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente: «o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)» sono
sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine
sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3
non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.


Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli

1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del
medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle
emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio
predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita' indicate nelle
citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0
o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.


Art. 15.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Gentiloni Silveri, Ministro delle
comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle
infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella

domenica, luglio 15, 2007

Coop Voce: La voce della Gente!


....Chi l'avrebbe mai pensato?...Ora la Coop entra nella telefonia mobile?!.. E' tutto vero!..
Coop Italia ha acquistato un po' di concessioni dalla "cannabilizzata" Telecom/Tim ed è entrata nel gruppo dei gestori di telefonia.
Un ramo inedito, e teoricamente produttivo, ma solo il tempo e la risposta del mercato risponderà a questa iniziativa.
Ma cos'è Coop Voce?...Facciamo una panoramica sul prodotto offerto e su come Coop Italia vuol entrare nel mercato redditizio, un po' ingolfato della telefonia mobile italiano.

"Coop Voce" è il modo di parlare "cooperativo"; una sola tariffa per tutti uguale, Si chiama "Tariffa Facile Coop" e con solo 15Cent; con scatto alla risposta di 15Cent, si parla con chi si vuole, con ogni gestore che si vuole. Sms a 15Cent; MMS da un minimo 0,60Cent ad un massimo di 0,120Cent per quelli estesi; la Navigazione internet 0,6Cent su consumo effettivo e non sul peso del sito che si visita. Il guadagno sembra non esserci, ma se si sommano tutte queste variabili e la possibilità di ricevere un bonus del 20% di traffico ogni volta che si ricarica allora si che c'è il vero risparmio.

Di seguito una tabella riassuntiva per capire al meglio:

Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata
(Valori in € cent, IVA inclusa)
Destinazione 1 minuto 2 minuti
Verso clienti proprio operatore mobile 30 45
Verso clienti di altri operatori mobili 30 45
Verso rete fissa nazionale 30 45


Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa)
Unità di misura Condizioni economiche di offerta
================================================
a) Condizioni generali
Denominazione offerta

(Facile Coop):

Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta

Durata minima contratto (n.ro mesi) 0

Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) 0

Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) NO

Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) 60

b) Prezzi indipendenti dal consumo
===============================================
Costo di attivazione del piano/opzione € 0

Costo una tantum € 0

Costo mensile € 0

c) Prezzi unitari

Scatto alla risposta €cent 15
===============================================
Chiamate vocali nazionali:

Verso clienti proprio operatore €cent/min 15

Verso clienti di altri operatori mobili €cent/min 15

Verso rete fissa nazionale €cent/min 15
================================================
Videochiamate:

ver so clienti proprio operatore mobile non previste

verso clienti di altri operatori mobili non previste

Costo invio SMS €cent 15

Costo invio MMS €cent 60 (fino a 100 Kb), 120 (oltre 100 Kb)

================================================

"Coop Voce" è anche per l'estero, infatti con un costo che si aggira attorno ai 30Cents, si può mandare sms, mentre con poco meno di 56 Cents si può parlare con l'Europa. Naturalmente le tariffe variano a seconda del luogo. ma tutto è ben spiegato sia sulle brochures, all'assistenza clienti, e sul sito www.e-coop.it.
In fin dei conti non sono finiti le promo su questa iniziativa infatti , se si fa la portabilità dal proprio gestore a "Coop Voce", il benvenuto non si fa attendere infatti si può ricaricare sempre doppio, se conservi il tuo vecchio numero e passi a "Coop Voce", magari fai una ricarica iniziale di 50€ ti saranno accreditate 20€ di traffico gratuito per un massimo di ricarica di circa 250€, in più avrai il bonus 20% illustrato precedetemente:
A conti fatti paghi 50€ ti verranno dati in più gratis 30€ di traffico.

Se invece vuoi entrare in "Coop Voce" con un numero nuovo, il gestore ti offre 10€ di traffico come prima ricarica, a differenza di Tim (per esempio, che ti offre 5€), chiaramente con l'aggiunta del 20% di bonus. L'attivazione di 5€ ti viene restituita in traffico sempre alla cassa del punto vendita.

Una bell'offerta, non vi pare?..Ma non tutti posso usare "Coop Voce", essendo nata dall'idea cooperativa, vengono prediletti prima i Soci Coop; i coniugi e i conviventi more uxorio dei Soci Coop; i parenti e gli affini dei Soci Coop .

Naturalmente non mancano ne l'assistenza clienti online, con il numero 188 gratuito da tutti i numeri "Coop Voce", o il risponditore automatico (per i meno loquaci) 43688; novità l'assistenza è anche presso i punti vendita, quindi se ci fossero dei problemi irrisolvibili online, al momento della spesa ci sarà anche la possibilità di esporre praticamente i problemi e le rimostranze, un modo per essere davvero al contatto con le necessità del pubblico.

"Coop Voce" utilizza Sim Card a 128K, identiche nell'hardware a quelle degli altri gestori, ma configurate a cellulari generici, per ora. Di seguito se l'iniziativa prenderà piede, Coop Italia inserirà nella offerta telefonica anche cellulari profilati Coop Voce, in modo da riallinearsi all'offerta degli altri gestori. Tutto è embrionale ancora, la risposta del consumatore darà il vero giudizio di questa interessante ed innovativa idea commerciale.

Si può effettuare anche la ricarica online comodamente a casa propria da pc, basta collegarsi sul portale Coop, sulla pagina dedicata alla telefonia. Anche questo è un buon gadget.

Ma dove si può acquistare "Coop Voce"?... Sul portale www.e-coop.it si possono avere tutte le delucidazioni del caso ed anche di più..

Conclusioni:
Tutto questo bel pacchetto d'offerta, pone il mondo cooperativo ad una svolta epocale, infatti l'entrata di Coop Italia nel mondo della telefonia, la dice lunga sulla situazione di espansione del mercato stesso, e pone dei capisaldi importanti di scelta del consumatore, che non è obbligato più a telefonare solo in un modo, a volte conveniente, ma con qualità di serivzio, scadente.
Anche in questa manovra commerciale si possono vedere in trasparenza la convenienza. I miei consigli possono solo essere quello di valutare la cosa, poi non è così male, considerare i fattori esterni, e capire quanto ci possiamo guadagnare ad usare "Coop Voce Facile".
Un grosso consiglio è quello di attivare numeri nuovi, mentre i vecchi conservarli perchè i piani telefonici attuali, convenienti per il gestore al momento, diventano sempre sfavoreli per lui e favorevoli per l'utente. Inoltre hanno un mercato commerciale, le sim con piani introvabili o particolari.
Un grande esempio è quello della ricarica 190Tim , o della tariffa Rossa.
Con l'aggiornamento delle tariffe, il consumatore ha un guadagno superiore alle aspettative del gestore, e con la scusa di nuove promozioni, il gestore tenderà di farvelo cambiare.
Ricordate che un piano una volta cambiato non si può tornare indietro.
E' una questione di scelta, un consumatore può rimanere sempre aggiornato ed alla moda, e credere di risparmiare. Oppuree seguire il mercato e conservare i numeri.
Una tariffa rossa su ebay con 100€ di traffico è stata venduta anche 800€.
Fate voi i vostri conti.
Consiglio di consumatore è quello di informarVi, valutare e provare. Provate questa nuova oppurtunità che Coop Italia vi offre penso che sarete contenti....
Non è solo una scelta sociale, politica, ma è sopratutto una scelta cooperativa e di portafoglio..



Ulteriori informazioni:

http://www.e-coop.it/portalWeb/portlets/ssbRicarica/begin. do

Su questo link..potete trovare davvero il massimo delle informazioni, in maniera davvero approfondita, che aspettate?..
Drin..Drin...Il telefono suona...


Fonte Originale: http://www.ciao.it/Coop_Voce__Opinione_841333
Autore: Doomer

domenica, giugno 24, 2007

Sony Ericsson Z520i: Un cellulare I-Tim ottimo


...Il mio vecchio Sony Ericsson V800 fa un po' le bizze ed allora, per non spendere un capitale, ho acquistato in rete questo cellulare, visto e preso, senza tanto capire come fosse, l'ho prenotato con un asta su Ebay e per 50€, comprese le spese mi è arrivato a casa.
Il colore è quello classico azzurro ed è di dimensioni molto ridotte, premetto che mi serviva un cellulare I-Tim a basso costo è questo il motivo di questo acquisto, che per qualcuno può essere avventato.
....Dicevo: Il Sonyericsson Z520i è un prodotto singolare, perchè nella sua piccola dimensionalità, compattezza racchiude un piccolo gioiello di tecnica, anche se datato.
E' un Quadri- band GSM 850/900/1800/1900 MHz, Gprs/EDGE. Di dimensioni ridotte (grazie all'antenna integrata raggiunge una dimensione in mm di 93x49x24mm) con un peso di 110gr. Il display è a colori a 65536 colori, 128 x 160 pixel CSTN
Doppio display, La sua connettività è multipla, in quanto è dotato di un modem interno, un wap 2.0; bluetooth e porta ad infrarossi.
Suppporta tutti i formati di messaggistica esistenti: Sms, MMs, Email, EMS ed è dotato della scrittura facilitata(T9).
Ha molte funzioni un po' tutte dedicate al Web, oltre ad applicazioni come Agenda, Calcolatrice, Media Dj, e tante altre utilità, ha un buon orologio grafico a cartina, per vedere il tempo del mondo, e opzioni dedicate alla multimedialità come il lettore Mp3, MobileTv, la piena connettività di rete, e tanto altro.
A mia sorpresa sotto un piccolo gruppo di icone a video, esistono una "fiumana" di opzioni, sotto opzioni interessanti.
Ha anche la videocamera, esterna e di modeste potenzialità. ma può sempre servire, infatti con la sua piccola Vga il cellulare ho notato che fa delle foto distinte e comprensibili, non è poco!..Direi....
Il Sony Ericsson Z520i è alimentato da una batteria al litio di durata, se nuova di 400h di Stand By e 9h di conversazione.Di un amperaggio di 900Mah. Davvero grande adatta alla navigazione lunga in rete.
Di questi tempi l'unico difetto grosso oltre la videcamera, è la mancanza di una memoria estensibile, infatti il telefono ha solo un misero 16mb che lo limita non poco, nell'essere aggiornato con i tempi. In rubrica tiene solo 500 nomi, ed una Sim Card da 128Kb è doverosa. Non mancano gli optional classici dei nuovi cellulari, come il comodo vivavoce o il registratore vocale...
Questo cellulare ha un buon segnale ricettivo, dove altri fallivano, comprovato, difetto grosso è davvero un po' la sua esiguità in memoria, e nello stile dei contenuti, troppo giovanile e sembra indirizzato ad un pubblico femminile, a me serve per lavorare, non m'interessa molto questo particolare, ma penso che questo Sony sia dedicato al pubblico di donne che regna nel mercato della telefonia.
Il Sony Ericsson Z520i è un prodotto singolare nella sua linea, ma anche se datato, penso almeno due anni (2005) è ancora valido e portentoso come cellulare da sbratto o da muletto, ma di lusso.
Sicuramente dedicato ad un pubblico adolenscenziale o femminile..
Personalmente mi ci trovo bene, un po' difficile se non si ha dimistichezza con il mondo Sony Ericsson, ma ci si abitua...

Fonte Originale: http://www.ciao.it/Sony_Ericsson_Z520i__Opinione_840946
Autore: Doomer

venerdì, gennaio 05, 2007

Motorola V1075

Sono un felice possidente di un V980 della Motorola, e devo dire che l'ho usato per circa 290h di comunicazione e altrettante in altri usi. Quest'anno è andato in pensione ed invogliato dalla campagna punti di Vodafone (denominata Top Club), mi sono acquistato a 69€ questo cellulare, con mille punti Vodafone One. Preso senza punti il cellulare lo potevo recuperare a circa 149€, credo fermamente che 69€ sono davvero troppi per acquistarlo.
L'ho acquistato perchè del precedente v980, in fatto di accessori conserva tutto escluso l'attacco del caricabatterie (simile al V3).
Pensavo che fosse davvero la soluzione ai miei problemi.
Ritirato dopo l'acquisto, apro la bellissima scatola rossa del provider e verifico il telefono.
Bellissimo, nero fiammante sembra davvero un telefono spettacolare, già le caratteristiche le avevo sbirciate in rete e sembrava molto superiore al Motorola in mio possesso.
Quindi a scatola chiusa mi preparo al "varo"...
Devo dire che il software è il classico branderizzato Vodafone live, le icone posizionate in maniera diversa sono anche aumentate. In accensione risulta molto lento nell'attivarsi.
Sconcertante è la tastiera, è impalpabile, sdrucciolevole, non si può eseguire una digitazione cieca, senza incappare in qualche errore durante l'invio di un messaggio.
Anche l'impostazione della messaggistica non rimane mai nel modo desiderato, come in altri modelli, ma ritorna in fase di T9 e deve essere impostata ogni qual volta si debba spedire un testo via sms o mms. (la messaggistica è totalmente compatibile con gli standard in uso: MMS - SmS - EMS - IMS - E-mail).
La fotocamera migliore 1.3 megapixel (1280x1024), potenziata di molto rispetto alla vecchia 640x480 del precedente, ha un ottima risoluzione, e molte opizioni grafiche che lo fa assomigliare sempre di piu' ad una fotocamera digitale. Effetti fotografici, zoom 8x, formato dei filmati 3pg.
Per quanto riguarda il lato multimediale ha un ottima riproduzione sonora, adatto molto per gli mp3, che sono ascoltabili direttamente da cellulare o per mezzo delle apposite cuffie in dotazione. Esiste la possibilità di un Mixmaker, che crea e gestisce i files sonori, anche autoprodotti.
Le suonerie sono polificoniche e scaricabili dal sito del provider a pagamento.
Un fatto sconcertante è la presenza della slot per l'aggiornamento della memoria posizionata esternamente, èottima cosa perchè si riesce a recuperare del tempo nel cambiare velocemente la memoria. ho pensato. Invece grazie al suo sportellino in gomma, risulta molto complicato la chiusura dello sportellino, perchè gli estremi in caucciò risultano poco ingestibili e ribelli. Ci schiaccerete penso una buona mezz'ora, penso che dovrete farvi aiutare da un fedele stuzzicadenti di legno. Quanto potrà resistere?..Sicuramente in futuro vedremo tanti cellulari di questo modello con qualche mancanza, presumo?!...
Il Motorola v1075 è un cellulare bellissimo esteticamente. Vuol riprendere un po' il filone fortunato del V3 e del V1050. Sono state compresse il peso dell'uno e le superfici dell'altro. Aggiornato il software (ma non troppo). Utilizza un sistema Dual Mode GSM 900/1800/1900MHz - UMTS 2100 MHz; Gsm, Gprs (classe 10), Umts
Il display sono tutti e due compatti sia nel rendering che nel design, e quindi un po' limitati, infatti monta oltre che ad un antenna integrata, anche un display interno a colori (262144, 240 x 320 pixel TFT) ed un piccolo display esterno a colori.
Il peso e le dimensioni possono considerarsi nella media del periodo:
- Peso…………..129 grammi

- Altezza…….......96 mm

- Larghezza……...50 mm

- Spessore……..23,5 mm

Come connettività il celllulare ha un ottimo Wap (v2.0), il modem interno, un bluetooth un po' macchinoso e poco intuitivo. una porta Usb per il collegamento al pc. unica con il trasformatore, quindi per collergarvi dovrete avere una potente batteria di lunga durata
Altre funzioni interessanti risultano essere l' agenda e la rubrica con 2000 contatti possibili, le funzioni vocali, la vibrazione, il modo Java, Giochi, il vivavoce, la multiconferenza.
Devo dire inoltre che questa volta Motorola o Vodafone si è davvero sprecata, nella scatola in dotazione di serie, oltre agli accessori standard, manca la scheda di memoria, che di solito inseriscono nei cellulari, vedi serie precedenti. Questo è un fatto molto scomodo e per niente utile.

Considerazioni generali del telefono possono sicuramente racchiudersi in questo mio semplice pensiero:

" Un bellissimo cellulare, sia esteticamente che in un alcune prestazioni, ma ingestibile nella messaggistica e in altre piccole funzioni, fondamentali. Un packaging essenziale senza eccedere nelle comodità. Sembra proprio un cellulare che doveva uscire sul mercato in maniera forzata per saziare i consumatori golosi, che non gustano i prodotti."

V1075 un cellulare disastroso...

Fonte Originale: http://www.ciao.it/Motorola_V1075__Opinione_795847
Autore: Doomer