PREZZI BASE PER LE TELEFONATE DAL TELEFONO DI CASA
PREZZI BASE PER LE TELEFONATE DAL TELEFONO DI CASA
Un piccolo blog personale sulla telefonia che gira attorno a me, molto vintage, informazioni su prodotti andati, che attuali, solo reali esperienze, con materiale proprio e prelevato da altri siti in forma originale mantenendo la privacy ed il copyright

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Quando si ha un furto del cellulare, uno smarrimento della Sim Card, bisogna capire subito se è uno "scherzo da prete", oppure una nostra leggerezza. Se fosse questi due motivi penso che con un po' di tranquillità, potremo sicuramente ritrovarli. Ma se la perdita di questi due elementi fosse dolosa o irrimediabile, beh!..Signori miei, neanche un clown così potrà mai farVi sorridere. Perchè una perdita di un prodotto sensibile come il cellulare è davvero un fatto di gravità estrema. Perchè può essere usato per scopi fraudolenti, o il credito in denaro, presente sul telefono sia usato utilizzato per scopi diversi dal nostro.9. COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO
Dal 1 luglio 2004 è, entrato in vigore l'accordo tra i gestori nazionali di telefonia mobile per rendere inutilizzabile il telefono cellulare in caso di furto o perdita anche se si cambia la SIM card.
LA PRIMA COSA CHE BISOGNA FARE ALL'ATTO CHE SI ACQUISTA UN CELLULARE E' ANNOTARSI IL NUMERO IMEI PER IDENTIFICARLO O LO SI LEGGE SULLO SCATOLO OPPURE DIRETTAMENTE DAL CELLULARE FACENDO *#06# .
QUANDO SI PROCEDE A FARE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA' E' IMPORTANTE FAR ANNOTARE ANCHE IL NUMERO IMEI OLTRE AL MODELLO E AL NUMERO DI TELEFONO DELLA SCHEDA, POI CONCORDARE CON LA POLIZIA O I CARABINIERI SE E' NECESSARIO BLOCCARE L'IMEI O MENO. SE GLI AGENTI RITENGONO DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DAL MAGISTRATO, LORO STESSI FARANNO LE INDAGINI E RINTRACCERANNO LA NUOVA SCHEDA INSERITA, SE INVECE NON VI DANNO SPERANZE ALLORA PROCEDETE SUBITO AL BLOCCO DEL TELEFONINI PRESSO TUTTI I GESTORI, TIM, OMNITEL WIND E TRE.
| OPERATORI | DOCUMENTI RICHIESTI | MODULO DA COMPILARE | NUMERO DI FAX | INFORMAZIONI |
| TIM | MODULO COMPILATO DENUNCIA DI FURTO FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' | Per privati: 800600119 Per aziende: 800423131 | Per privati: 119 Per aziende: 800846900 | |
| OMNITEL | MODULO COMPILATO DENUNCIA DI FURTO FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' | Per privati e aziende: 800034651 | Per privati: 190 Per aziende: 42323 | |
| WIND | MODULO COMPILATO DENUNCIA DI FURTO FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' | Per privati: 800915844 Per aziende: 800915855 | Per privati: 155 Per aziende: 1928 | |
| 3 | MODULO COMPILATO DENUNCIA DI FURTO FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' | Presso un rivenditore 3 | Per privati e aziende: 800179600 | Per privati: 133 Per aziende: 139 |
La Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta del Commissario relatore Vincenzo Monaci, ha oggi approvato l’Offerta di Riferimento per l’anno 2003 così come proposta da Telecom Italia lo scorso aprile.
Il listino presenta una riduzione dei prezzi di interconnessione in linea con quanto programmato dal sistema di network cap introdotto dall’Autorità nel mese di febbraio:
paniere a livello SGU: -5,6%;
paniere a livello SGT: -3,1%;
paniere a livello doppio SGT: -1%
Relativamente ai servizi di accesso disaggregato l’Autorità ha approvato il canone mensile proposto nell’Offerta di Riferimento 2003 di 8,3€/mese per le due tipologie di servizio di unbundling "solo voce" e "voce+dati", che rappresenta una riduzione del 25% rispetto al valore del 2002.
L’Autorità ha ritenuto necessario disporre alcuni adeguamenti in merito a specifici servizi tra i quali i servizi di fatturazione, di raccolta da telefonia pubblica e di qualificazione dell’accesso disaggregato ADSL.
L’Autorità ha, inoltre, condiviso la proposta del Dipartimento Regolamentazione, basata sugli esiti della consultazione pubblica, di consentire agli operatori che investono in infrastrutture di accesso fino all’ultimo miglio di definire, negli accordi di interconnessione, prezzi di terminazione sulla propria rete indipendenti da quelli fissati nell’offerta di riferimento per l’incumbent.
"Nel mercato della telefonia fissa l’effettiva possibilità di fissare prezzi diversi di terminazione – ha dichiarato Monaci – rappresenta in Italia, come in altri Paesi, una condizione indispensabile per lo sviluppo della concorrenza e la sopravvivenza degli operatori che investono nel mercato dell’accesso. Grazie al meccanismo del network cap - ha evidenziato Monaci - l’Autorità è arrivata all’approvazione del listino con largo anticipo rispetto agli scorsi anni garantendo così maggiori certezze agli operatori ed al mercato. Giova sottolineare, infine, che l’Offerta di riferimento per l’anno 2004 dovrà essere presentata da Telecom Italia entro il 31 ottobre 2003".
Roma, 25 luglio 2003
Da Fonte Originale: http://www.agcom.it/comunicati/cs_250703.htm

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, sentenza n 5639/2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3950/1997 proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sannino e Carlo Celani e presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parioli n. 180;
C O N T R O
il Comune di Monte Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Calandrelli ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. Stefania Casanova in Via Pompeo Trogo n. 21;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Monte Romano n. 48 del 29.11.1996 con cui non è stata autorizzata l'installazione di una antenna ricetrasmittente e relative apparecchiature per telefonia mobile, come riportata nella istanza di concessione edilizia formalizzata in data 7.8.1996, e della nota del Sindaco del 7.2.1997 con cui è stata comunicata la predetta delibera;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Romano;
Visti gli atti ed i documenti acquisiti con ordinanza presidenziale n. 46 dell'8.5.1997;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Udito alla pubblica udienza del 14.5.2003 il consigliere Francesco RICCIO e udito, altresì, l'avv. Mario Sanino;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso, notificato il 22 marzo 1997 e depositato il successivo 29 marzo, l'interessata società ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla regolare installazione di una stazione di trasmissione SRB per telefonia mobile nella località di Poggio Pascolaro del Comune di Monte Romano, anche in virtù dei pareri favorevoli del Comando Regionale Militare e del Comando Regione Aerea.
Al riguardo, la medesima ha prospettato i seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione della L. 8.6.1990 n. 142 [1], della L. 28.1.1977 n. 10 [2], della L. 17.8.1942 n. 1150 [3] - Incompetenza - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione ed istruttoria e sviamento, poiché la reiezione dell'istanza di concessione edilizia sarebbe stata assunta da organo incompetente, quale è appunto il Consiglio Comunale;
2) Violazione e falsa applicazione della L. 28.2.1985 n. 47 [4], della L. 28.1.1977 n. 10, della L. 17.8.1942 n. 1150, della L. 7.8.1990 n. 241 [5] - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e sviamento, poiché le ragioni poste a fondamento della suddetta reiezione sarebbe diverse da quelle connesse alla non conformità urbanistica delle opere da assentire.
Dopo l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione comunale intimata, la ricorrente, con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 27 settembre, ha prospettato i seguenti motivi aggiunti:
Violazione e falsa applicazione della L. n. 1150/42 e della L. n. 47/85 - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolar modo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, difetto assolto dei presupposti - Sviamento di potere, poiché le opere indicate negli atti progettuali non sarebbero in conflitto con alcuna norma urbanistica del Comune di Monte Romano.
Si è costituito in giudizio la predetta Amministrazione comunale, la quale ha eccepito l'infondatezza delle doglianze prospettate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene, oltre che assorbente e prevalente sulle altre censure, fondato il primo motivo di impugnazione con cui si prospetta il difetto di competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento di diniego impugnato.
Il Sindaco, in sede di adozione dei provvedimenti in materia di concessioni edilizie, può introdurre nel relativo procedimento, oltre al parere, obbligatorio ma non vincolante della Commissione edilizia comunale, elementi di giudizio attinti anche all'esterno dell'organizzazione comunale, ma sempre previa audizione della stessa Commissione, nei confronti della quale, in caso contrario, verrebbe evidenziata una pregiudiziale sfiducia.
In sede di provvedimento in materia di concessione edilizia, non è ammissibile una sostituzione o sovrapposizione della volontà del Consiglio comunale a quella dell'organo competente (il Sindaco), dal momento che il relativo esame non implica né tollera valutazioni di politica amministrativa, bensì il solo riscontro della conformità dell'opera edilizia alla normativa urbanistico-edilizia vigente e che l'intervento del Consiglio comunale finirebbe per condizionare la volontà del Sindaco (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 15.10.1987 n. 1702).
Né la delibera adotta dal Consiglio Comunale può assumere legittimamente la forza ed il valore di un parere, atteso che in tal modo sarebbe palesemente alterato il procedimento tipico previsto per legge.
Secondo l'art. 1 della L. n. 10 del 1977, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
Ciò induce, senz'altro, il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente sulle altre, la prima censura con cui si contesta la competenza del Consiglio Comunale ad emanare un atto - sindacale - preordinato a negare il rilascio di una concessione edilizia.
Infatti, nel caso di specie, anche se il Sindaco del Comune di Monte Romano con nota n. 646 del 7.2.1997 ha comunicato alla società interessata il diniego impugnato, sostanzialmente l'emanazione del provvedimento negativo deriva dal Consiglio Comunale che, con delibera n. 48 del 29.11.1996, ha espresso le ragioni - sia pure insufficienti - del mancato rilascio della concessione edilizia.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, assorbito l'esame di ogni altra censura, ritiene che il ricorso debba essere accolto e, conseguentemente, annullato il diniego impugnato perché viziato da incompetenza.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q . M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla Telecom Italia Mobile S.p.a., lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2003 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere
Francesco RICCIO Consigliere Relatore
Il Presidente Il Consigliere est.
Depositata in Segreteria il 26 giugno 2003
un buon riferimento per valutare tale sentenza, ed relativi avvenimenti legislativi correlati, consiglio di visionare il seguente link: